Capo II
Modifica di procedure di spesa
ARTICOLO 75
Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 " Norme per l' eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione" 1. Il comma 2 dell' articolo 11 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41, č cosė sostituito: " 2. Per l' acquisto e la posa in opera di ausili e attrezzature, come definiti al comma 1, con i fondi regionali possono essere concessi contributi ad enti e soggetti pubblici e privati in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 20.000.000 per ogni singolo intervento.". 2. Dopo il comma 2 dell' articolo 11 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41, č aggiunto il seguente: " 2 bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri per l' assegnazione dei contributi al comma 2, prima della apertura dei termini per la presentazione delle domande.".
Riferimenti Normativi ATTIVI
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale VENETO Numero 41 del 1993 Articolo 11
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