Classificazione Teseo della Legge

FINANZA REGIONALE
LEGGE FINANZIARIA
ANNO FINANZIARIO

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 30-01-1997
REGIONE VENETO

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica
di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 11
del 4 febbraio 1997

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104  

Allegato 1:
1  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 6 del 1997 Articolo 103

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 37 del 1997 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 37 del 1997 Articolo 33

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha notificato le determinazioni
del Governo della Repubblica nelle quali, fra l' altro, si č
precisato che si " consente promulgazione e pubblicazione
parti legge non censurate"
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:

Capo II
Modifica di procedure di spesa

ARTICOLO 75

 Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 " Norme
per l' eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire
la vita di relazione"
 1.  Il comma 2 dell' articolo 11 della legge regionale 30
agosto 1993, n. 41, č  cosė  sostituito:
" 2.  Per l' acquisto e la posa in opera di ausili e attrezzature,
come definiti al comma 1, con i fondi regionali
possono essere concessi contributi ad enti e soggetti pubblici
e privati in misura non inferiore al 25 per cento e non
superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta
e comunque per un importo non superiore a lire
20.000.000 per ogni singolo intervento.".
  2.  Dopo il comma 2 dell' articolo 11 della legge regionale
30 agosto 1993, n. 41, č  aggiunto il seguente:
" 2 bis.  La Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, determina i criteri per l' assegnazione
dei contributi al comma 2, prima della apertura dei
termini per la presentazione delle domande.".

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale VENETO Numero 41 del 1993 Articolo 11

indice Veneto